La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
presentata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
con delega alle Pari Opportunità, Prof.ssa Elsa Fornero, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Mario Monti, al
Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e approvata dallo stesso nella
medesima seduta.
SOMMARIO
1 PREMESSA
2 TIPOLOGIE CONTRATTUALI
2.1 Contratto a tempo determinato
2.2 Contratto di inserimento
2.3 Apprendistato
2.4 Contratto di lavoro a tempo parziale
2.5 Contratto di lavoro intermittente
2.6 Lavoro a progetto
2.7 Partite IVA
2.8 Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
2.9 Lavoro accessorio
2.10 Tirocini formativi (stage)
3 DISCIPLINA SULLA FLESSIBILITA’ IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE
3.1 Revisione della disciplina in tema di licenziamenti individuali
3.2 Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento
4 AMMORTIZZATORI SOCIALI
4.1 Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) - Situazione a regime
4.1.1 Ambito
4.1.2 Requisiti
4.1.3 Durata massima
4.1.4 Importo
4.1.5 Nuova occupazione
4.2 Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi (Mini-ASpI)
4.3 Contribuzione
4.4 Abrogazioni
4.5 Cassa Integrazione Straordinaria
4.6 Addizionale comunale sui diritti di imbarco
4.7 ASPI – Transizione
4.7.1 Importo
4.7.2 Durata
4.8 Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi (Mini-ASpI) - Transizione
4.9 Indennità di mobilità
4.9.1 Durata
4.9.2 Importo
4.10 Contributo di finanziamento
5 ESTENSIONE DELLE TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
5.1 Previsione di fondi di solidarietà bilaterali per la tutela in
costanza di rapporto di lavoro per i settori non coperti dagli
interventi di integrazione salariale
5.1.1 Procedura di istituzione dei fondi
5.1.2 Funzionamento fondi
5.1.3 Obblighi
5.2 Fondi interprofessionali per la formazione continua
5.3 Messa a regime della Cassa Integrazione Straordinaria per alcuni settori
5.4 Indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro per i
lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie
portuali. Messa a regime
6 PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI
6.1 Tutela addizionale in caso di perdita del posto di lavoro. Cornice giuridica
6.1.1 Requisiti dei lavoratori
6.1.2 Requisiti aziendali
6.1.3 Procedura
6.1.4 Contribuzione
6.1.5 Prestazione
6.1.6 Contribuzione
6.1.7 Transizione
6.1.8 Istituzione di fondi per interventi complementari
7 INTERVENTI PER UNA MAGGIORE INCLUSIONE DELLE DONNE NELLA VITA ECONOMICA
7.1 Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco
7.2 Conciliazione e disciplina del congedo di paternità obbligatorio
7.3 Misure volte a favorire la conciliazione vita - lavoro
8 EFFICACE ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
9 INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE DEGLI IMMIGRATI
10 POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L’IMPIEGO
10.1 Obiettivi
10.2 Principi generali
10.3 Il ruolo dei servizi per l’impiego e delle strutture che li offrono
10.4 Interventi per l’apprendimento permanente
1 - PREMESSA
La riforma si propone di realizzare
un mercato del lavoro dinamico, flessibile e inclusivo, capace di
contribuire alla crescita e alla creazione di occupazione di qualità,
ripristinando al contempo la coerenza tra flessibilità del lavoro e
istituti assicurativi.
Gli interventi prefigurati si propongono di:
1(ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, riconducendo
nell’alveo di usi propri i margini di flessibilità progressivamente
introdotti negli ultimi vent’anni e adeguando la disciplina del
licenziamento individuale per alcuni specifici motivi oggettivi alle
esigenze dettate dal mutato contesto di riferimento;
2) rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive a contorno;
3) rendere premiante l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili;
4) contrastare usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti.
Tra le parti esiste una forte e inscindibile connessione sistemica, che
sostiene la necessità della condivisione e dell’approvazione della
riforma nel suo complesso. L’efficacia della loro attuazione richiederà
un impegno per accrescere l’efficacia e l’efficienza di tutte le
strutture oggi preposte, a livello regionale e nazionale, a questi
profili del mercato del lavoro. Questo è l’auspicio che il Governo pone
nel presentare la riforma nell’interesse complessivo del Paese, per il
funzionamento del mercato del lavoro, lo sviluppo e la competitività
delle imprese, la tutela dell’occupazione e dell’occupabilità dei suoi
cittadini. Per monitorare lo stato di attuazione della riforma e per
valutare gli effetti delle sue singole componenti sull’efficienza del
mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini, sulle modalità di
uscita e di entrata, sarà previsto l’immediato avvio di un adeguato
sistema di monitoraggio e valutazione.
Con riguardo al settore del lavoro pubblico, eventuali adeguamenti alle
disposizioni del presente intervento saranno demandati a successive
fasi di confronto.
2 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Una prima area di intervento riguarda
gli istituti contrattuali esistenti. L’azione mira a preservarne gli
usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, al solo scopo di abbattere
il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di
lavoro subordinato.
L’impianto generale individua un percorso privilegiato che vede
nell’apprendistato – inteso nelle sue varie formulazioni e platee – il
punto di partenza verso la progressiva instaurazione di rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pur mirando a favorire la
costituzione di rapporti di lavoro stabili, la riforma intende
preservare la flessibilità d’uso del lavoro necessaria a fronteggiare
in modo efficiente sia le normali fluttuazioni economiche, sia i
processi di riorganizzazione. A questo fine sono previsti:
a) interventi puntuali che limitino l’uso improprio e distorsivo di
alcuni istituti contrattuali e, quindi, la precarietà che ne deriva;
b) una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi
istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di
flessibilità e – di conseguenza – del costo atteso a carico del sistema
assicurativo che ne deriva;
c) una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla
flessibilità in uscita rivolti a reprimere pratiche scorrette (ad
esempio, le cosiddette dimissioni “in bianco”), a rafforzare le tutele
per licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto
economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare
quelli per motivi economici;
d) una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti.
Di seguito sono illustrate le principali linee di intervento sulla
disciplina delle tipologie contrattuali e sulla regolazione del ricorso
alle forme contrattuali flessibili.
2.1 - Contratto a tempo determinato
I rapporti di lavoro regolati da
questo istituto presentano una maggiore propensione, rispetto al
contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’attivazione di strumenti
assicurativi. Coerentemente con questa caratteristica, si prevede un
incremento del relativo costo contributivo (aliquota 1,4%), destinato
al finanziamento dell’ASpI (vedi di seguito).
Nello spirito della direttiva europea n. 99/70/CE, il contrasto ad
un’eccessiva reiterazione di rapporti a termine tra le stesse parti è
perseguito tramite l’ampliamento dell’intervallo tra un contratto e
l’altro a 60 giorni nel caso di un contratto di durata inferiore a 6
mesi, e a 90 giorni nel caso di un contratto di durata superiore
(attualmente, 10 e 20 giorni).
Nel contempo, tenuto conto delle possibili esigenze organizzative delle
imprese con riguardo al completamento delle attività per le quali il
contratto a termine è stato stipulato, si prevede un prolungamento del
periodo durante il quale il rapporto a termine può proseguire oltre la
scadenza per soddisfare esigenze organizzative, da 20 a 30 giorni per
contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli
di durata superiore.
Nella logica di contrastare non l’utilizzo del contratto a tempo
determinato in sé, ma l’uso ripetuto e reiterato per assolvere ad
esigenze a cui dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato,
viene previsto che il primo contratto a termine – intendendosi per tale
quello stipulato tra un certo lavoratore e una certa impresa per
qualunque tipo di mansione - non debba più essere giustificato
attraverso la specificazione della causale di cui all’art.1 del Dlgs
368/01, fermi restando i limiti di durata massima previsti per
l’istituto. Si stabilisce, inoltre, che ai fini della determinazione
del periodo massimo di 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi)
previsto per la stipulazione di contratti a termine con un medesimo
dipendente vengano computati anche eventuali periodi di lavoro
somministrato intercorsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore.
Nel caso in cui il contratto a termine sia dichiarato illegittimo da un
giudice, il regime continuerà ad essere basato sul doppio binario della
“conversione” del predetto contratto e del riconoscimento al lavoratore
di un importo risarcitorio compreso tra 2,5 e 12 mensilità retributive
secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010
(cd. Collegato lavoro), di recente dichiarato legittimo dalla sentenza
n. 303/2011 della Corte costituzionale.
Sono peraltro prefigurati, in merito a tale regime, due tipi di
interventi. Da un lato, per scoraggiare il contenzioso sull’argomento,
si ribadisce che l’indennità di cui sopra, in quanto prevista dalla
legge come “onnicomprensiva”, copre tutte le conseguenze retributive e
contributive derivanti dall’illegittimità del contratto a termine.
Dall’altro lato, si propone di adeguare, tenuto conto dei nuovi termini
previsti per il rinnovo il periodo per l’impugnazione stragiudiziale
del contratto a termine dalla cessazione dello stesso (da 60 a 120
giorni), fermo restando – allo stato - il termine per l’impugnazione
giudiziale (330).
2.2 - Contratto di inserimento
Compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, si razionalizzano – concentrandole sui lavoratori
ultra cinquantenni disoccupati da almeno 12 mesi - le risorse impegnate
nelle agevolazioni contributive previste, allo stato, nell’ambito della
forma contrattuale del contratto di inserimento (che è, come è noto, un
contratto a tempo determinato). Tali agevolazioni consistono nella
riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro per un periodo di 12 mesi nel caso di contratto di lavoro a
tempo determinato (e ulteriori 6 mesi nel caso di successiva
stabilizzazione, da fruirsi al termine del periodo di prova ove
previsto) e di 18 mesi se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.
2.3 - Apprendistato
Sulla premessa, condivisa da tutte le
parti sociali, di individuare nell’apprendistato, articolato nelle
tipologie previste, il canale privilegiato di accesso dei giovani al
mondo del lavoro, la riforma rispetta sostanzialmente l’impianto del
d.lgs. n. 167/2011, della quale Regioni e parti sociali dovranno
promuovere l’implementazione entro il termine attualmente fissato del
25 aprile 2012.
Vengono inoltre proposti alcuni interventi volti ad enfatizzare i contenuti formativi dell’istituto:
- introduzione di un meccanismo in base al quale l’assunzione di
nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni
effettuate nell’ultimo triennio (50%) con l’esclusione dal computo
della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di
prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa;
- innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a 3/2;
- durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato, ferma
restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali e
fatte salve le eccezioni previste nel T.U.;
- Si ritiene altresì che anche durante l’eventuale periodo di
preavviso al termine del periodo di formazione continui ad applicarsi
la disciplina dell’apprendistato. Sino a quando non sarà operativo il
libretto formativo la registrazione della formazione è sostituita (come
di fatto già accade, ma con incertezze degli operatori) da apposita
dichiarazione del datore di lavoro. In tal senso potrà essere previsto
uno schema, da definirsi in via amministrativa, per orientare il datore
di lavoro.
2.4 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Al fine di incentivare l’impiego
virtuoso dell’istituto, ostacolandone l’uso come copertura di utilizzi
irregolari di lavoratori, si propone di istituire, nei soli casi di
part-time verticale o misto, un obbligo di comunicazione amministrativa
secondo modalità snelle e non onerose (sms, fax o PEC) e contestuale al
già previsto preavviso di 5 giorni da dare al lavoratore in occasione
di variazioni di orario attuate in applicazione delle clausole
elastiche o flessibili.
Si intende inoltre prevedere, in caso di rilevanti motivi personali
precisati dalla legge e in altre eventuali ipotesi previste dalla
contrattazione collettiva, la facoltà del lavoratore di esprimere un
“ripensamento” nel caso di part-time flessibile o elastico.
2.5 - Contratto di lavoro intermittente
Al fine di contenere il rischio che
lo strumento del contratto di lavoro intermittente, o “a chiamata”,
possa essere utilizzato come copertura nei riguardi di forme di impiego
irregolare del lavoro, si prevede l’obbligo di effettuare una
comunicazione amministrativa preventiva, con modalità snelle (sms, fax
o PEC), in occasione di ogni chiamata del lavoratore.
Si intende abrogare, per ripristinare la funzione originaria dello
strumento, l’articolo 34, comma 2, del d.lgs. 276/2003, secondo cui “Il
contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni
di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età,
anche pensionati”.
Si intende abrogare l’articolo 37 del D.Lgs. 276/2003, a norma del
quale “Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il
fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze
natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo
36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva
chiamata da parte del datore di lavoro. Ulteriori periodi
predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale”.
2.6 - Lavoro a progetto
Gli interventi proposti sul regime
delle collaborazioni a progetto vanno nella direzione di una
razionalizzazione all’istituto, al fine di evitarne utilizzi impropri
in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.
Tale obiettivo è perseguito prevedendo disincentivi tanto normativi quanto contributivi.
Tra i primi, una definizione più stringente del “progetto”, che non può
consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale dell’impresa
committente; la tendenziale limitazione dell’istituto a mansioni non
meramente esecutive o ripetitive così come eventualmente definite dai
contratti collettivi, al fine di enfatizzarne la componente
professionale; l’introduzione di una presunzione relativa in merito al
carattere subordinato della collaborazione quando l’attività del
collaboratore a progetto sia analoga a quella svolta, nell’ambito
dell’impresa committente, da lavoratori dipendenti fatte salve le
prestazioni di elevata professionalità; l’eliminazione della facoltà di
introdurre nel contratto clausole individuali che consentono il recesso
del committente, anteriormente alla scadenza del termine e/o al
completamento del progetto (resterebbe ferma la possibilità di recedere
per giusta causa, per incapacità professionale del collaboratore che
renda impossibile l’attuazione del progetto, e per cessazione
dell’attività cui il progetto è inerente); l’abolizione del concetto di
“programma”.
E’ proposta, infine, una norma interpretativa sul regime sanzionatorio,
che chiarisce, d’accordo con la giurisprudenza di gran lunga prevalente
(ma superando la posizione già assunta dal Ministero del lavoro con la
precedente circolare n. 1/2004), che in caso di mancanza di un progetto
specifico il contratto a progetto si considera di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
Sul versante contributivo, è introdotto un incremento dell’aliquota
contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata INPS, così da
proseguire il percorso di avvicinamento alle aliquote previste per il
lavoro dipendente, nei termini che seguono.
anno
|
aliquota non iscritti ad altra gestione
|
aliquota iscritti ad altra gestione o pensionati
|
2013
|
28
|
19
|
2014
|
29
|
20
|
2015
|
30
|
21
|
2016
|
31
|
22
|
2017
|
32
|
23
|
2018
|
33
|
24
|
2.7 - Partite IVA
Per razionalizzare il ricorso a
collaborazioni professionali con titolarità di partita IVA, sono
proposte norme volte ad evitarne utilizzi impropri in sostituzione di
contratti di lavoro subordinato.
Sono introdotte norme rivolte a far presumere, salvo prova contraria
(ferma restando, cioè, la possibilità del committente di provare che si
tratti di lavoro genuinamente autonomo), il carattere coordinato e
continuativo (e non autonomo ed occasionale) della collaborazione tutte
le volte che essa duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un
anno, da essa il collaboratore ricavi più del 75% dei corrispettivi
(anche se fatturati a più soggetti riconducibili alla medesima attività
imprenditoriale), e comporti la fruizione di una postazione di lavoro
presso la sede istituzionale o le sedi operative del committente. Tali
indici presuntivi possono essere utilizzati disgiuntamente nel corso
delle attività di verifica.
Qualora l’utilizzo della partita IVA venga giudicato improprio, esso
viene considerato una collaborazione coordinata e continuativa (che la
normativa non ammette più in mancanza di un progetto), con la
conseguente applicazione della relativa sanzione di cui all’art.69
comma 1 del Dlgs 276/03.
2.8 - Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Si prevede di preservare l’istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il 1° grado o coniugi.
2.9 - Lavoro accessorio
Sono previste misure di correzione
dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n.
33/2009 e n. 191/2009, finalizzate a restringere il campo di
operatività dell’istituto e a regolare il regime orario dei buoni
(voucher). Si intende inoltre consentire che i voucher siano computati
ai fini del reddito necessario per il permesso di soggiorno.
2.10 - Tirocini formativi (stage)
Nel rispetto dei profili di
competenza regionale, si individuano, unitamente alle regioni stesse,
misure rivolte a delineare un quadro più razionale ed efficiente dei
tirocini formativi e di orientamento, al fine di valorizzarne le
potenzialità in termini di occupabilità dei giovani e prevenire gli
abusi, nonché l’utilizzo distorto dell’istituto, in concorrenza con il
contratto di apprendistato. Ciò tramite la previsione di linee guida
per la definizione di standard minimi di uniformità della disciplina
sul territorio nazionale.
Potranno in ogni caso essere previste misure, riconducibili alla
esclusiva competenza dello Stato, volte a disciplinare i periodi di
attività lavorativa che non costituiscono momenti del percorso di
tirocinio formativo, ad evitare un uso strumentale e distorto delle
attività esclusivamente lavorative svolte nel tirocinio.
3 - DISCIPLINA SULLA FLESSIBILITA’ IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE
3.1 - Revisione della disciplina in tema di licenziamenti individuali
Un passaggio significativo del
disegno di riforma è l’intervento realizzato sulla disciplina dei
licenziamenti individuali, per quanto concerne, in particolare, il
regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, previsto dall’art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cd. Statuto dei lavoratori.
Va precisato subito, peraltro, che di tale regime rimane immutato il
campo di applicazione, che comprende, di massima e fatte salve
situazioni particolari come quelle delle organizzazioni cd. di
tendenza, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, aventi
più di 15 dipendenti nell’ambito comunale, o più di 60 nell’ambito
nazionale. Questo comporta che il regime applicabile ai licenziamenti
illegittimi disposti dalle piccole imprese continua ad essere fissato
dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (a parte l’ipotesi dei
licenziamenti discriminatori su cui infra).
Ciò premesso, il nuovo testo dell’art. 18 prefigura, fondamentalmente,
l’articolazione fra tre regimi sanzionatori del licenziamento
individuale illegittimo, a seconda che del licenziamento venga
accertata dal giudice: a) la natura discriminatoria o il motivo
illecito determinante; b) l’inesistenza del giustificato motivo
soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro
(licenziamenti cd. soggettivi o disciplinari); c) l’inesistenza del
giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro
(licenziamenti cd. oggettivi o economici).
Poiché la motivazione attribuita al licenziamento dal datore di lavoro
diviene, nel nuovo contesto normativo, molto importante, è prevista una
correzione della regola attualmente posta dall’art. 2 della legge 15
luglio 1966, n. 604, nel senso di rendere obbligatoria l’indicazione,
nella lettera di licenziamento, dei motivi del medesimo.
a) Per i licenziamenti discriminatori, le conseguenze rimangono quelle
del testo attuale dell’art. 18: condanna del datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, qualunque sia il numero dei dipendenti
occupati dal predetto, a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro
e a risarcire al medesimo i danni retributivi patiti (con un minimo di
5 mensilità di retribuzione), nonché a versare i contributi
previdenziali e assistenziali in misura piena. Inoltre, il dipendente
mantiene la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione, il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità
di retribuzione, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto
di lavoro.
Il medesimo regime si applica per i licenziamenti disposti nel periodo
di maternità, in concomitanza del matrimonio, nonché disposti per
motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 del codice civile.
La tutela nei confronti del licenziamento discriminatorio rimane,
pertanto, piena ed assoluta, comportando esso la lesione di beni
fondamentali del lavoratore, di rilievo costituzionale.
b) Per i licenziamenti soggettivi o disciplinari, il regime sanzionatorio prevede un’articolazione interna.
Nell’ipotesi in cui accerta la non giustificazione del licenziamento
per l’inesistenza del fatto contestato al lavoratore ovvero la
riconducibilità dello stesso alle condotte punibili con una sanzione
minore alla luce delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e
di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili
(situazioni che denotano un uso particolarmente arbitrario del potere
di licenziamento), il giudice annulla il licenziamento e condanna il
datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento
dei danni retributivi patiti, dedotto quanto percepito o percepibile
dal lavoratore, entro un massimo di 12 mensilità di retribuzione. V’è
altresì condanna al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, dedotto quanto coperto da altre posizioni contributive
eventualmente accese nel frattempo. In questa ipotesi, il lavoratore
mantiene, infine, la facoltà di scegliere, in luogo della
reintegrazione, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.
Il regime di cui sopra (reintegrazione) si applica anche ai
licenziamenti intimati, prima della scadenza del periodo cd. di
comporto, a causa della malattia nella quale versa il lavoratore, ed a
quelli motivati dall’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ma
trovati illegittimi dal giudice.
Nelle altre ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento
soggettivo o disciplinare, non v’è condanna alla reintegrazione bensì
al pagamento di un’indennità risarcitoria che può essere modulata dal
giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari
parametri.
Il regime da ultimo descritto (indennità risarcitoria) vale anche per
le ipotesi di licenziamento viziato nella forma o sotto il profilo
della procedura disciplinare. Tuttavia, in questi casi, se
l’accertamento del giudice si limita alla rilevazione del vizio di
forma o di procedura, esso comporta l’attribuzione al dipendente di
un’indennità compresa fra 7 e 14 mensilità di retribuzione; ciò a meno
che il giudice accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica le tutele di cui sopra.
c) Per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l’inesistenza
del giustificato motivo oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto
il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del
lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può
essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione,
tenuto conto di vari criteri.
Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a
licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni,
di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del
lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da
ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice
applica la relativa tutela.
Per questo tipo di licenziamenti è previsto, altresì, l’esperimento
preventivo di una rapida procedura di conciliazione innanzi alle
Direzioni territoriali del lavoro, non appesantita da particolari
formalità, nell’ambito della quale il lavoratore potrà essere assistito
anche da rappresentanti sindacali, e potrà essere favorita la
conciliazione tra le parti.
Deve essere infatti rilevato, in generale, che la predeterminazione dei
possibili importi del risarcimento che può essere preteso del
lavoratore licenziato illegittimamente è rivolta a rendere tale
risarcimento indipendente dalla durata del processo, e ad incoraggiare
la definizione consensuale delle liti, con un benefico effetto di
riduzione del contenzioso (a prescindere dalle misure processuali
illustrate infra, § 3.2).
Il regime di cui sopra deve essere coordinato, altresì, con quello dei
licenziamenti collettivi, nei limiti in cui per essi vale l’art. 18,
con l’applicazione, per i vizi di tali licenziamenti, del regime
sanzionatorio previsto per i licenziamenti economici.
3.2 - Rito processuale veloce per le controversie in tema di licenziamento
Al fine di consentire la riduzione
dei tempi del processo per quanto concerne le controversie giudiziali
in tema di licenziamento, si propone, attraverso l’azione di
concertazione istituzionale con il Ministero della Giustizia,
l’introduzione di un rito speciale specificamente dedicato a tali
controversie.
Nel quadro di tale rito, una volta dettati i termini della fase
introduttiva, è rimessa al giudice la scansione dei tempi del
procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio e della
parità delle armi nel processo.
Si tratta di un rito con caratteristiche di celerità e snellezza, ma
che, in ossequio alla specificità del processo del lavoro, rivolto
tradizionalmente all’accertamento della verità materiale, prevede
un'istruzione vera e propria, sia pure con l'eliminazione delle
formalità non essenziali all’instaurazione di un pieno contraddittorio.
4 - AMMORTIZZATORI SOCIALI
Gli interventi previsti mirano a
ripristinare la coerenza tra flessibilità e coperture assicurative, ad
ampliare e rendere più eque le tutele fornite dal sistema, a limitare
le numerose distorsioni e spazi per usi impropri insiti in alcuni degli
strumenti attualmente esistenti. A questo scopo si riordinano e
migliorano le tutele in caso di perdita involontaria della propria
occupazione; si estendono le tutele in costanza di rapporto di lavoro
ai settori oggi non coperti dalla Cassa integrazione e straordinaria;
si prevedono strumenti che agevolino la gestione delle crisi aziendali
per i lavoratori vicini al pensionamento.
La proposta di riforma si articola su tre pilastri:
- Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale
- Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà)
- Strumenti di gestione degli esuberi strutturali
Un sistema siffatto è ritenuto essenziale per garantire una copertura
adeguata dal rischio di disoccupazione (totale o parziale), eliminando
pertanto la necessità di intervenire con provvedimenti ad hoc,
caratterizzati da ampia discrezionalità (deroghe).
4.1 - Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) Situazione a regime
La riforma si caratterizza, a regime,
rispetto all’attuale sistema di assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, per un incremento dell’ambito soggettivo di copertura.
Dal punto di vista degli importi e delle durate vi è una convergenza
rispetto agli attuali trattamenti di disoccupazione ordinaria e di
mobilità.
La nuova Assicurazione sociale per l’impiego è destinata a sostituire i seguenti istituti oggi vigenti:
- indennità di mobilità;
- indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
- indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- indennità di disoccupazione speciale edile (nelle tre diverse varianti)
4.1.1 - Ambito
L’ambito di applicazione viene esteso
– tra i lavoratori dipendenti - agli apprendisti e agli artisti, oggi
esclusi dall’applicazione di ogni strumento di sostegno del reddito.
Restano coperti dalla nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti
del settore privato ed i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche
(art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2011) con contratto di lavoro dipendente
non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro, etc.).
Con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, pur esclusi
dall’ambito di applicazione dell’ASpI, si rafforzerà e porterà a regime
il meccanismo una tantum oggi previsto.
4.1.2 - Requisiti
Requisiti di accesso analoghi a
quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione
non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52
settimane nell’ultimo biennio.
4.1.3 - Durata massima
a) 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età
b) 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento)
4.1.4 - Importo
eliminazione del massimale basso
(931,28); resta il massimale alto (1.119,32, rivalutati annualmente
sulla base dell’indice dei prezzi FOI)
percentuale di commisurazione a scaglioni:
- 75% fino alla retribuzione di 1.150 euro (rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi FOI);
- 25% per la parte di retribuzione superiore a 1.150 € e fino al massimale;
- Abbattimento del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi
- retribuzione di riferimento legata all’intero periodo biennale di contribuzione
(si omette grafico visibile a pagina 14 del PDF)
La nuova ASpI concede trattamenti iniziali pressoché analoghi
all’indennità di mobilità per le retribuzioni fino a 1.200 euro mensili
(comprensivi dei ratei di mensilità aggiuntive), e decisamente più
elevati per quelle superiori a tale livello. In confronto con
l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria è sempre più
favorevole, fatta eccezione per le retribuzioni comprese tra 2.050 e
2.200 € mensili.
4.1.5 - Nuova occupazione
Si prevede che i periodi di lavoro
inferiori a 6 mesi sospendano il trattamento, con ripresa alla fine del
periodo di lavoro (ai fini dell’applicazione del decalage). I periodi
di lavoro superiori a 6 mesi fanno ripartire il trattamento (in
presenza dei requisiti contributivi).
4.2 - Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi (MiniASpI)
Viene del tutto modificato l’impianto
dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di
disoccupazione. L’indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza
del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo.
Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).
L’indennità verrà calcolata in maniera analoga a quella prevista per l’ASpI.
La durata massima è posta pari alla metà delle settimane di
contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità
eventualmente fruiti nel periodo. Sarà tuttavia prevista la sospensione
dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5
giorni.
4.3 - Contribuzione
La contribuzione sarà ovviamente
estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito di applicazione
della nuova indennità, nella seguente misura:
- Aliquota pari a 1,31% per i lavoratori a tempo indeterminato
(sarà mantenuta l’attuale aliquota di copertura dell’assicurazione
contro la disoccupazione involontaria)1
- Aliquota aggiuntiva del 1,4% per i lavoratori non a tempo indeterminato
L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori.
Saranno inoltre esclusi dall’applicazione della contribuzione
addizionale i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n.
1525 e successive modifiche e integrazioni, valutando, eventualmente,
anche quanto sinora previsto dai contratti e accordi collettivi.
L’aliquota aggiuntiva non si applicherà inoltre agli apprendisti (in quanto contratti di lavoro a tempo indeterminato).
Con riferimento ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato
l’aliquota aggiuntiva dell’1,4% sarà compensata da una riduzione di
pari importo dell’aliquota di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs.
276/2003.
In caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo
indeterminato si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva
versata, con un massimo di 6 mensilità; la restituzione avviene al
superamento del periodo di prova, ove previsto.
Sarà inoltre previsto un contributo di licenziamento da versare
all’Inps all’atto del licenziamento (solo per rapporti a tempo
indeterminato), pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mensilità
di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (compresi i periodi di
lavoro a termine); si applica anche agli apprendisti nei casi diversi
da dimissioni (si applica anche nel caso di recesso alla fine del
periodo di apprendistato).
La contribuzione sopra descritta sostituirà le seguenti aliquote oggi a carico dei datori di lavoro:
Disoccupazione involontaria
|
1,31
|
Aliquota aggiuntiva per disoccupazione nel settore edile
|
0,80
|
Mobilità
|
0,30
|
4.4 - Abrogazioni
La riforma comporterà l’abrogazione delle seguenti norme:
- Indennità di mobilità (L. 223/1991, artt. da 4 a 7; l’articolo 4,
commi da 2 a 12 e 15-bis e l’art. 5, commi da 1 a 5, vanno ripresi e
inseriti nell’articolo 24);
- Incentivi per iscritti nelle liste di mobilità (art. 8 e art. 25, comma 9);
- Disoccupazione nei casi di sospensione (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. a) e b));
- Disoccupazione per apprendisti (D.L. 185/2008, art. 19, comma 1, lett. c);
- Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato (art. 13 D.Lgs. 276/2003)
4.5 - Cassa Integrazione Straordinaria
La necessità di eliminare, a
decorrere dal 2014, i casi in cui la CIGS copre esigenze non connesse
alla conservazione del posto di lavoro induce a ritenere necessaria
l’eliminazione della causale per procedura concorsuale con cessazione
di attività (art. 3, L. 223/1991).
4.6 - Addizionale comunale sui diritti di imbarco
A decorrere dal 1° gennaio 2016 le
maggiori somme di cui all'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43 sono riversate alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno dell’Inps, a parziale ristoro degli
incrementi di spesa derivanti dalla riforma degli ammortizzatori
sociali.
4.7 - ASPI – Transizione
4.7.1 - Importo
Subito a regime
4.7.2 - Durata
Crescente negli anni secondo lo schema seguente:
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Fino a 50
|
8
|
8
|
10
|
a regime (12)
|
50 - 54
|
12
|
12
|
12
|
a regime (12) |
55 3 oltre
|
12
|
14
|
16
|
a regime (18) |
4.8 - Assicurazione sociale per l’Impiego – trattamenti brevi (MiniASpI) Transizione
Già dal 2013 calcolata con il nuovo
metodo, anche con riferimento ai periodi 2012 (l’anno mobile al 1°
gennaio 2013 riguarda tutto l’anno 2012).
4.9 - Indennità di mobilità
4.9.1 - Durata
Durate massime decrescenti in base all’anno di liquidazione, secondo il seguente prospetto:
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
cn fino a 39 anni
|
12
|
12
|
12
|
ASpI (12)
|
ASpI (12) |
cn da 40 a 49 anni
|
24
|
24
|
18
|
ASpI (12) |
ASpI (12) |
cn da 50 a 54 anni
|
36
|
30
|
24
|
18
|
ASpI (12) |
cn 55 e oltre
|
36
|
30
|
24
|
ASpI (18) |
ASpI (18) |
Sud fino a 39 anni
|
24
|
18
|
12
|
ASpI (12) |
ASpI (12) |
Sud da 40 a 49 anni
|
36
|
30
|
24
|
18
|
ASpI (12) |
Sud da 50 a 54 anni
|
48
|
42
|
36
|
24
|
ASpI (12) |
Sud da 55 anni
|
48
|
42
|
36
|
24
|
ASpI (12) |
4.9.2 - Importo
Secondo le regole oggi vigenti
4.10 - Contributo di finanziamento
Nuove regole sin dal 2013 (compresa la maggiorazione per il tempo determinato ed il contributo di licenziamento)
5 - ESTENSIONE DELLE TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
5.1 - Previsione di fondi di
solidarietà bilaterali per la tutela in costanza di rapporto di lavoro
per i settori non coperti dagli interventi di integrazione salariale
Allo scopo di estendere le tutele in
costanza di rapporto di lavoro anche ai settori oggi non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale straordinaria,
rispettando al contempo le specificità settoriali, si propone
l’introduzione di una cornice giuridica per l’istituzione, presso
l’Inps, di fondi di solidarietà. I fondi saranno volti a finanziare la
prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dovuti a causali
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria
o straordinaria.
Una particolare modalità di assicurare la suddetta tutela è derivabile dai contratti di solidarietà, difensivi ed espansivi.
Resta impregiudicata l’attuale normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria e straordinaria (salvo quanto previsto al punto
4.5.) e quella relativa ai contratti di solidarietà ex L. 863/1984.
5.1.1 - Procedura di istituzione dei fondi
I fondi di solidarietà saranno
istituiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente
rappresentative a livello nazionale ed avranno validità erga omnes.
L’accordo determinerà l’ambito di applicazione del fondo con
riferimento al settore ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.
Il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verificherà mensilmente con riferimento alla
media del semestre precedente.
5.1.2 - Funzionamento fondi
- Obbligo di bilancio in pareggio (compresi i costi di amministrazione),
- Impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse
- Modifiche al regolamento in relazione all’importo delle
prestazioni o alla misura dell’aliquota sono adottate, anche in corso
d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle
Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze sulla base di una
proposta del comitato amministratore
- Determinazione (o modifica) dell’aliquota di contribuzione in
maniera da assicurare il pareggio sulla base di bilanci di previsione a
8 anni basati sullo scenario macroeconomico del MEF
- In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero
di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, i Ministeri
vigilanti possono adeguare l’aliquota contributiva anche in mancanza di
proposta del comitato amministratore
- Contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3)
5.1.3 - Obblighi
L’istituzione dei fondi deve essere
obbligatoria per tutti i settori, anche attraverso formule
intersettoriali, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti. Ove
già esistenti, verrà stabilito un termine per il loro eventuale
adeguamento ai criteri stabiliti con decreto. Per le imprese sotto i 15
dipendenti, saranno stabiliti, sentite le Parti Sociali, criteri di
estensione dell’istituto in parola e modalità di promozione, anche in
considerazione delle esperienze ad oggi osservabili.
Per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti
all’attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto
interministeriale, un fondo di solidarietà residuale, con le seguenti
regole:
- prestazione di importo pari all’integrazione salariale
- contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3)
- durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile
- causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria
5.2 - Fondi interprofessionali per la formazione continua
Gli accordi possono prevedere la riconversione dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
In tal caso il gettito dello 0,30% viene devoluto al fondo di
solidarietà, con obbligo di vincolarne una quota parte al finanziamento
di formazione continua durante i periodi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
5.3 - Messa a regime della Cassa Integrazione Straordinaria per alcuni settori
Vengono portate a regime le estensioni dell’ambito della Cassa Integrazione Straordinaria rinnovate annualmente:
- imprese del commercio tra 50 e 200 dipendenti
- agenzie di viaggio sopra i 50
- imprese di vigilanza sopra i 15
Si estende a tali settori la contribuzione dello 0,9%.
Viene inoltre confermata a regime l’applicazione della normativa CIGS ai settori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali.
5.4 - Indennità per le giornate di
mancato avviamento al lavoro per i lavoratori delle società derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali. Messa a regime
- Messa a regime dell’indennità per le giornate di mancato
avviamento al lavoro per i lavoratori delle società derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali (da ultimo contenuta nell’art.
19, comma 12, D.L. 185/2008).
- Obbligo, per le società derivate dalla trasformazione delle
compagnie portuali, di versare una contribuzione in misura pari a
quella prevista per la CIGS (0,9% di cui 0,3% a carico dei lavoratori).
6 - PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI
6.1 - Tutela addizionale in caso di perdita del posto di lavoro. Cornice giuridica
Creazione di una cornice giuridica
per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro, sulla falsa riga
di quanto previsto dai fondi di solidarietà ex L. 662/1996.
Facoltà delle aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente
rappresentativi, finalizzati ad incentivare l’esodo dei lavoratori
anziani.
6.1.1 - Requisiti dei lavoratori
Lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento nei successivi 4 anni, sulla base della normativa vigente.
6.1.2 - Requisiti aziendali
Presentazione di idonee garanzie da parte dell’azienda (es. fidejussione bancaria)
6.1.3 - Procedura
Domanda da presentare all’Inps, che
effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al
lavoratore ed al datore di lavoro;
6.1.4 - Contribuzione
Obbligo dell’azienda a versare mensilmente all’Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.
6.1.5 - Prestazione
Prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.
6.1.6 - Contribuzione
Contribuzione IVS parametrata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni.
6.1.7 - Transizione
Per gli esodi fino al 2016 il primo
periodo può essere coperto (per i lavoratori licenziati con procedura
di mobilità) dall’indennità di mobilità, fermo restando il requisito di
4 anni dal momento dell’esodo a quello del pensionamento.
6.1.8 - Istituzione di fondi per interventi complementari
Contestualmente alla progressiva
riduzione dell’indennità di mobilità e della corrispondente aliquota,
sarà previsto che la parte di tale aliquota via via liberata possa
essere destinato, previo accordo tra le parti, ad un fondo di
solidarietà per il finanziamento parziale di prestazioni complementari
all’ASpI. Resta ferma la condizionalità della fruizione dell’ASpI e
delle altre prestazioni di sostegno al reddito. Analogamente potrà
essere disporsi in relazione all’indennità di disoccupazione speciale
in edilizia
7 - INTERVENTI PER UNA MAGGIORE INCLUSIONE DELLE DONNE NELLA VITA ECONOMICA
Si prevedono interventi che
favoriscono la maggiore inclusione delle donne in contesti
caratterizzati da una limitata partecipazione delle stesse rispetto
agli uomini e donne, con l’obiettivo di diminuire il divario
particolarmente ampio nel Mezzogiorno e tra le fasce meno qualificate,
ma che risulta presente anche tra le fasce qualificate e nelle
posizioni di vertice.
Nella convinzione che la mancanza e il costo elevato dei servizi di
supporto nelle attività di cura rappresentano un ostacolo per il lavoro
a tempo pieno e per l’ingresso nel mercato del lavoro per migliaia di
donne, si introducono misure atte a garantire maggiori servizi e una
organizzazione del lavoro tali da consentire ai genitori una migliore
assistenza dei propri figli, rafforzando contestualmente la tutela
della genitorialità.
7.1 - Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco
Si introduce, a favore di tutti i
lavoratori, per quanto il fenomeno riguardi prevalentemente le
lavoratrici, la disposizione volta a contrastare la pratica delle
cosiddette “dimissioni in bianco”, con modalità semplificate rispetto a
quelle previste dalla abrogata L. 188/2007, e senza oneri per il datore
di lavoro e il lavoratore. Inoltre, viene rafforzato il regime della
convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri.
In particolare, la prima sezione della norma estende la convalida anche
all’ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che
precedentemente veniva utilizzata per aggirare la disciplina delle
dimissioni.
Si estende da uno a tre anni di vita del bambino (con corrispondenti
adeguamenti per l’ipotesi di adozione o affidamento, anche
internazionale) il periodo entro il quale le dimissioni della
lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro per poter acquisire efficacia.
Rimane inalterato, invece, il periodo coperto dal divieto di
licenziamento, nonché il periodo, che è sempre di un anno dalla nascita
del bambino, previsto dall’art. 55 comma 1 del d.lgs. 26 marzo 2001, n.
151, entro il quale le dimissioni, se rese dalla lavoratrice o dal
lavoratore che fruisca del congedo di paternità, danno luogo alla
spettanza delle indennità previste per il caso di licenziamento, cioè
in pratica all’indennità sostitutiva del preavviso, come se si tratti
di dimissioni rese per giusta causa.
La seconda parte della disposizione comporta, ai fini dell’efficacia
delle dimissioni e della risoluzione consensuale, che la volontà
risolutoria venga espressa attraverso modalità comunque volte ad
accertare l’autentica genuinità e contestualità della manifestazione di
volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro. Ciò avverrà
tramite modalità alternative tra loro. Una prima modalità contempla che
le parti possano rivolgersi al servizio ispettivo del Ministero del
Lavoro per la convalida. Una seconda modalità è la sottoscrizione di
un’apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore è già
tenuto ad inviare al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 21 della
legge n. 264/1949; con la precisazione che, effettuandosi tale
comunicazione in forma telematica, lo scarico della ricevuta di
trasmissione non comporta tempi di ulteriore attesa. La nuova
procedura, che si estrinseca in fasi ben determinate, tutela sia la
posizione del lavoratore sia quella del datore di lavoro. Infatti, la
norma, nel dare contezza degli effetti derivanti da ciascun
comportamento che il prestatore di lavoro pone in essere, da un lato
tutela la libertà della lavoratrice/lavoratore, in quanto prova
l’autentica volontà degli stessi di dimettersi o di risolvere
consensualmente il rapporto di lavoro, dall’altro, tutela l’affidamento
del datore di lavoro conseguente ai comportamenti del lavoratore.
Altre modalità, sempre funzionali alla semplificazione, potranno essere
individuate con decreto ministeriale anche in funzione dell’evoluzione
dei mezzi tecnologici e informatici.
In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa qualora risulti
l’abuso del foglio firmato in bianco, fermo restando l’eventuale
applicazione della sanzione penale, ove possano riscontrare gli estremi
di reato.
Qualora emerga evidenza di dimissioni in bianco, le dimissioni sono da
considerarsi licenziamento discriminatorio con tutte le conseguenze che
questo comporta.
7.2 - Conciliazione e disciplina del congedo di paternità obbligatorio
Per favorire una cultura di maggiore
condivisione dei compiti di cura dei figli all’intero della coppia, si
sono previste alcune modifiche al T.U. sulla maternità e l’introduzione
del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto previsto in
altri paesi e con la Direttiva 2010/18/EU.
In particolare, il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto al
padre lavoratore entro 5 mesi dalla nascita del figlio e per un periodo
pari a tre giorni continuativi.
Agli oneri derivanti da tali interventi, si provvederà con l’utilizzo
parziale delle risorse di cui fondo per il finanziamento di interventi
a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne
(comma 27, art. 24, L. 214/11).
7.3 - Misure volte a favorire la conciliazione vita lavoro
Al fine di promuovere la
partecipazione femminile al mercato del lavoro, si intende disporre
l’introduzione di voucher per la prestazione di servizi di
baby-sitting. Le neo mamme avranno diritto di chiedere la
corresponsione di detti voucher dalla fine della maternità obbligatoria
per gli 11 mesi successivi in alternativa all’utilizzo del periodo di
congedo facoltativo per maternità. Il voucher è erogato dall’INPS. Tale
cifra sarà modulata in base ai parametri ISEE della famiglia. Le
risorse a sostegno di questo intervento saranno reperite nell’ambito
del già citato fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne.
8 - EFFICACE ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Al fine di favorire maggiormente
l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro di categorie
svantaggiate quali i disabili, sono previsti interventi che incidono
sulla vigente normativa (L. 68/99), estendendone il campo di
applicazione.
In particolare, si intende includere nel numero di lavoratori
utilizzato quale base per il calcolo della quota di riserva per
l’assunzione dei disabili tutti i lavoratori assunti con vincolo di
subordinazione, con l’esclusione di alcune tipologie (i disabili già in
forza, i dirigenti, i soci delle cooperative, i contratti di
reinserimento, i lavoratori assunti per attività da svolgersi
all'estero, i lavoratori interinali occupati presso l'impresa
utilizzatrice, i lavoratori socialmente utili assunti, i lavoratori a
domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione)
E’ inoltre necessario contrastare l’abuso dell’istituto degli esoneri,
totale o parziale, che nella normativa vigente permette ad alcuni
datori di lavoro che operano in particolari settori, per le speciali
condizioni della loro attività e per determinate mansioni, l'esclusione
dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità.
Conseguentemente, il rispetto della previsione di un numero garantito
di posti di lavoro per disabili, di cui all'art.3 della legge 68/99,
richiede maggiori e più incisivi controlli da parte dell'Ispettorato
del ministero del lavoro, finalizzati a verificare la correttezza dei
prospetti informativi delle quote di riserva cui sono tenute le aziende
pubbliche e private.
9 - INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE DEGLI IMMIGRATI
Per evitare che la crisi economica
determini l'irregolarità dei lavoratori stranieri che abbiano perso il
posto di lavoro, occorre adottare misure che ne facilitino il
reinserimento nel mercato, favorendo l’offerta che provenga dal bacino
di immigrati già all'interno del paese piuttosto che ricorrendo a nuovi
flussi dall'estero.
Pertanto, la perdita del posto di lavoro non può comportare la revoca
del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario e dei suoi
familiare, ma occorre prolungare il periodo in cui lavoratore può
essere iscritto nelle liste di collocamento, estendendolo anche a tutto
il periodo in cui sia ammesso a una prestazione per disoccupazione. In
tal senso, si intende intervenire nel concerto con il Ministero
dell’Interno.
10 - POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L’IMPIEGO
10.1 - Obiettivi
Una ulteriore area di intervento
riguarda le politiche attive e i servizi per l’impiego. In questa area,
che prevede un forte concerto tra Stato e Regioni, ci si propone di
rinnovare le politiche attive, adattandole alle mutate condizioni del
contesto economico e assegnando loro il ruolo effettivo di
accrescimento dell’occupabilità dei soggetti e del tasso di occupazione
del sistema mediante:
- attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai
occupato, espulso o soprattutto beneficiario di ammortizzatori sociali,
al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione
- qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro
- formazione nel continuo dei lavoratori
- riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento
- collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità.
Occorre altresì creare, attraverso le
politiche attive, canali di convergenza tra l’offerta di lavoro (nuova
o connessa a perdita del posto di lavoro) e la domanda (valutazione dei
fabbisogni delle imprese e coerenza dei percorsi formativi dei
lavoratori e delle professionalità disponibili), in un’ottica di
facilitazione del punto di incontro tra chi offre lavoro e chi lo
domanda. Gli interventi di attivazione devono sottendere un patto di
mutua responsabilità/obbligazione tra enti che offrono servizi per il
lavoro, lavoratori, datori di lavoro.
La presenza d’un regime di sussidi di disoccupazione rafforza la
necessità di tener conto d’una finalità particolare dell’intervento
pubblico: al generico “aiuto” ai soggetti deboli ed a rischio di
emarginazione si aggiunge infatti l’esigenza di contrastare abusi e
disincentivi connessi con l’operare dei sussidi. Questa esigenza
implica che in molti casi non ci si limiterà a “mettere a disposizione”
servizi (che altrimenti la logica di mercato potrebbe non fornire o non
fornire a tutti a condizioni adeguate), ma si arriverà a voler
“imporre” determinati interventi concreti, in una logica tutoria e di
prevenzione, rispetto a possibili abusi e derive di emarginazione.
10.2 - Principi generali
Ferme restando le competenze
concorrenti, occorre concretizzare un accordo puntuale, per target,
finalità e tempi e nel rispetto dei ruoli tra Stato, Regioni, Parti
Sociali in ordine a meccanismi, anche di riforma istituzionale, che
permettano una gestione sinergica delle politiche di attivazione,
formazione e di sostegno del reddito, sulla base di una comune
identificazione delle platee di beneficiari. I punti essenziali di
questo accordo sono inseriti nel testo di riforma, suggellati da una
loro condivisione da parte del Governo e delle Regioni, e rinvieranno
alle sedi istruite dalla conferenza Stato-Regioni.
10.3 - Il ruolo dei servizi per l’impiego e delle strutture che li offrono
Un intervento fondamentale in questo
quadro riguarda il rinnovamento del ruolo dei servizi per l’impiego e
la riorganizzazione delle strutture che li offrono. Occorre definire
una governance del sistema, attraverso, in primis, standard nazionali
di riferimento.
Per i centri per l’impiego, è necessario individuare Livelli Essenziali
di Servizio omogenei. I centri possono erogare direttamente o
esternalizzare ad agenzie private i servizi in parola. Vanno definite
premialità e sanzioni per incentivare l’efficienza dei servizi per il
lavoro e per spingere a comportamenti virtuosi sia i soggetti che
erogano i servizi, sia le persone/lavoratori che beneficiano dei
servizi e dei sussidi.
Occorre prevedere un accordo fra Stato e Regioni (con la condivisione
delle Parti Sociali) per la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica e l’utilizzo dei flussi congiunti, per testa,
provenienti non solo dalla banca dati percettori, ma soprattutto dai
sistemi informativi lavoro delle Regioni. Il sistema informativo unico,
caratterizzato da codifiche uniformi e da standard statistici
condivisi, è condizione essenziale per il corretto ed efficace utilizzo
dei flussi e, di conseguenza, per realizzare la convergenza tra
politiche passive e attive.
Un primo passo deve consistere nell’accelerazione del processo di
informatizzazione dei servizi per il lavoro (rilascio delle
certificazioni, istituzione del fascicolo personale web).
Per rafforzare la governance del sistema e garantirne la effettività ed
efficacia dei servizi, si intendono approfondire alcune ipotesi di
intervento emerse in sede di confronto con le Regioni. In particolare,
si tratterà di valutare la creazione di una sede unica, localmente
insediata, per accedere a politiche passive e attive (accordo Inps e
enti coinvolti nella gestione dei servizi per l’impiego. Da questo
punto di vista, l’attuale quadro istituzionale prevede che le politiche
attive siano assegnate alla competenza legislativa concorrente di Stato
e Regioni (rientrano nella nozione di “tutela e sicurezza del lavoro”),
mentre quelle passive (rientrando nella nozione di “previdenza
sociale”), sono di competenza esclusiva dello Stato. Lo Stato e le
Regioni concordano sulla opportunità di attivare un percorso che, sulla
base degli obiettivi e dei principi generali enunciati, consenta di
pervenire alla stipula di un accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni entro il 30 giugno 2012, che identifichi le linee di
indirizzo della riforma e gli eventuali riassetti di enti ed organismi
ritenuti necessari, ivi inclusa la proposta del governo di creare una
Agenzia unica nazionale per la gestione in forma integrata delle
politiche attive e dell’ASpI, partecipata da Stato, Regioni e Province
autonome e caratterizzata da forte autonomia territoriale.
10.4 - Interventi per l’apprendimento permanente
Nell’ambito della riforma, in modo
condiviso con il competente Ministero (MIUR), saranno previste norme
generali sull’apprendimento permanente, intese a definire il diritto di
ogni persona all’apprendimento permanente e collegarlo, in modo
sistemico, alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro
dei giovani, riforma del welfare, invecchiamento attivo, esercizio
della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. A tal fine,
in particolare, saranno individuate linee guida per la costruzione, in
modo condiviso con le Regioni e nel confronto con le parti sociali, di
sistemi integrati territoriali, caratterizzati da flessibilità
organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità
di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone.